Oblio oncologico. In GU le modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta
Il soggetto interessato, già paziente oncologico, deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto "oblio oncologico". L'istanza deve essere presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Ssn nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. IL DECRETO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024 il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 recante "Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico".
Nel testo all'articolo 1 si spiega che ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, il soggetto interessato, già paziente oncologico, debba presentare istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto "oblio oncologico".
L'istanza deve essere presentata ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.
La certificazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione. Il rilascio della certificazione sarà gratuito.
L'articolo 2 chiarisce che, ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. I soggetti deputati a ricevere la certificazione devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.
L'articolo 3 inserisce una clausola di invarianza finanziaria.
Infine, l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fonte: quotidianosanita.it