Oblio oncologico e protezione dalle discriminazioni. Le indicazioni del Garante per la privacy
Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Che informazioni possono richiedere banche, assicurazioni e datori di lavoro? Una persona guarita può adottare un bambino? Le nuove FAQ del Garante Privacy chiariscono i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche e le responsabilità di banche, assicurazioni e datori di lavoro nel rispetto della legge n. 193/2023
Le nuove FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali mostrano quali sono i doveri di istituzioni e datori di lavoro e i diritti delle persone guarite dai tumori. L’obiettivo è prevenire discriminazioni e tutelare i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche.
Il documento non solo chiarisce ai cittadini il diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023), ma fornisce anche indicazioni utili per datori di lavoro pubblici e privati, banche, assicurazioni e intermediari finanziari, affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.
Le FAQ spiegano che il Garante Privacy è incaricato di vigilare sulla corretta applicazione della legge, con il potere di infliggere sanzioni in caso di violazioni della protezione dei dati, secondo il GDPR. La normativa vieta a banche, assicurazioni e datori di lavoro (sia durante la selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere informazioni su una patologia oncologica pregressa, se il trattamento si è concluso senza recidive da più di dieci anni (ridotti a cinque se la malattia è insorta prima dei 21 anni).
La legge prevede inoltre tutele particolari per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. In fase di selezione, il Tribunale non può raccogliere informazioni su patologie oncologiche pregresse se sono trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento, in assenza di recidive, o più di cinque anni se la malattia si è manifestata prima del 21esimo anno di età. Questa regola si applica anche alle adozioni di minori stranieri.
Le FAQ sono disponibili sul sito del Garante per la privacy www.gpdp.it.
Fonte: sanita33.it