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Malattie autoimmuni

Ministero della Salute - Disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni

Ministero della Salute

Decreto 09 agosto 2024

Disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni. (24A04725)

(G.U. Serie Generale , n. 215 del 13 settembre 2024)


IL MINISTRO DELLA SALUTE


di concerto con


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore

ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre  1998,  n.  476,  recante  «Ratifica  ed

esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori   e   la

cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja  il

29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  in  tema

di adozione di minori stranieri».

Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del

Ministero della salute;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE»;

Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante  «Disposizioni  per

la prevenzione delle discriminazioni e la tutela  dei  diritti  delle

persone che sono affette da malattie oncologiche» e,  in  particolare

l'art. 3, comma 1, con il  quale  vengono  apportate  modifiche  alla

legge 4 maggio 1983, n. 184, e l'art. 3, comma 2, ai sensi del  quale

con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro

della   giustizia   «sentita   la   Commissione   per   le   adozioni

internazionali, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 1»;

Sentita la Commissione per le adozioni internazionali;

Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei  dati  personali,

che ha espresso parere favorevole con provvedimento  n.  368  del  20

giugno 2024;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dagli  articoli

22, comma 4, 29-bis, comma 4, lettera c), e 57, comma 3, lettera  a),

della legge n. 184 del 1983, cosi' come modificati dalla legge n. 193

del 2023;

Decreta:

Art. 1

Certificato di oblio oncologico



1. I soggetti  che  presentano  domanda  di  adozione  a  qualsiasi

titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono  decorsi  i  termini

previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio

1983, n.  184,  forniscono  alla  Azienda  sanitaria  che  svolge  le

indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di  adozione

il  certificato  di  «oblio  oncologico»  previsto  dal  decreto  del

Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della

legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i  termini  previsti  dal  medesimo

art. 22, comma 4, secondo  periodo,  della  legge  n.  184  del  1983

maturano dopo la conclusione delle  indagini  da  parte  dell'azienda

sanitaria, il certificato di  «oblio  oncologico»  e'  depositato  al

tribunale al quale e' stata presentata la domanda di adozione.

2.  Il  certificato  di  «oblio  oncologico»  produce  gli  effetti

previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge  n.  184

del 1983.

Art. 2

Periodo di conservazione



1. Ai fini della tutela dei dati personali, il certificato  di  cui

all'art. 1, comma 1, e' conservato ai sensi di  quanto  previsto  dal

decreto del Ministro della salute  adottato  ai  sensi  dell'art.  5,

comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  quindici  giorni

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024



Il Ministro della giustizia                                             Il Ministro della salute       

Nordio                                                                                                   Schillaci


Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del

merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero

della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali, n. 2395

Fonte: trovanorme.salute.gov.it


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