Ministero della Salute - Disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni
Ministero della Salute
Decreto 09 agosto 2024
Disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni. (24A04725)
(G.U. Serie Generale , n. 215 del 13 settembre 2024)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore
ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di adozione di minori stranieri».
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del
Ministero della salute;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per
la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle
persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare
l'art. 3, comma 1, con il quale vengono apportate modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, e l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
della giustizia «sentita la Commissione per le adozioni
internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1»;
Sentita la Commissione per le adozioni internazionali;
Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali,
che ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 368 del 20
giugno 2024;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dagli articoli
22, comma 4, 29-bis, comma 4, lettera c), e 57, comma 3, lettera a),
della legge n. 184 del 1983, cosi' come modificati dalla legge n. 193
del 2023;
Decreta:
Art. 1
Certificato di oblio oncologico
1. I soggetti che presentano domanda di adozione a qualsiasi
titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini
previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio
1983, n. 184, forniscono alla Azienda sanitaria che svolge le
indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di adozione
il certificato di «oblio oncologico» previsto dal decreto del
Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i termini previsti dal medesimo
art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983
maturano dopo la conclusione delle indagini da parte dell'azienda
sanitaria, il certificato di «oblio oncologico» e' depositato al
tribunale al quale e' stata presentata la domanda di adozione.
2. Il certificato di «oblio oncologico» produce gli effetti
previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184
del 1983.
Art. 2
Periodo di conservazione
1. Ai fini della tutela dei dati personali, il certificato di cui
all'art. 1, comma 1, e' conservato ai sensi di quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2024
Il Ministro della giustizia Il Ministro della salute
Nordio Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2395
Fonte: trovanorme.salute.gov.it